IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236,  "Attuazione  della  direttiva  CEE  n.  80/778  concernente  la
qualita' delle acque destinate  al  consumo  umano"  che  fissa,  tra
l'altro,  le concentrazioni massime ammissibili del parametro n. 32 -
composti organoalogenati che non rientrano nel parametro 55;
  Visto il decreto interministeriale 8 maggio 1991 che fissa  per  la
regione  Lombardia,  in  deroga al sopracitato decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  236/88,  il  valore  massimo  ammissibile  del
parametro  n. 32 applicabile per un tempo massimo di 36 mesi entro il
quale  assicurare  la  realizzazione  degli  interventi  necessari  a
garantire il ritorno alla normalita' dell'approvvigionamento idrico;
  Vista  la  delibera  n.  5/8818  del  9  maggio  1991, e successive
integrazioni, con la quale  la  giunta  della  regione  Lombardia  ha
concesso  deroghe al parametro n. 32 per un numero complessivo di 103
comuni e una popolazione interessata di circa 2 milioni di abitanti;
  Viste le note n. 4935/A1 5868 del 3 marzo 1994 del presidente della
giunta regionale della regione Lombardia e del sindaco del comune  di
Milano  e n. 14051 del 3 marzo 1994 dell'assessore all'ambiente della
regione Lombardia, con le quali viene segnalato  lo  stato  di  grave
emergenza  che  rischia di crearsi nei comuni serviti dall'acquedotto
di Milano (Milano, Corsico, Peschiera Borromeo e Linate) e nel comune
di Samarate (Varese) a  causa  del  ritardo  nella  realizzazione  di
alcune   opere  indispensabili  a  garantire  l'erogazione  di  acqua
potabile, avente i requisiti stabiliti dall'allegato I al decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, relativamente  al
parametro  n.  32  -  composti  organoalogenati che non rientrano nel
parametro 55;
  Ritenuto che il ricorso alle normali procedure di  appalto  per  la
realizzazione  degli interventi necessari comporterebbe tempi tecnici
di durata incompatibile con il termine del 9 maggio  1994,  stabilito
dal citato decreto 8 maggio 1991;
  Ritenuto  che, in assenza dell'adozione di interventi urgenti entro
il termine su indicato, si  verrebbe  a  determinare  una  situazione
ancora    piu'    grave    in    quanto    si   dovrebbe   provvedere
all'approvvigionamento idrico  per  le  popolazioni  interessate  con
modalita'  di  emergenza,  comportando  cio'  difficolta'  di diversa
natura con possibili ricadute di carattere igienico-sanitario;
  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 marzo 1994;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  5,  comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa e'  dichiarato
a far tempo dal 10 marzo 1994 al 30 maggio 1994 lo stato di emergenza
per  la  situazione determinatasi nel settore dell'approvvigionamento
idropotabile per le acque destinate al consumo  umano  nella  regione
Lombardia.
   Roma, 10 marzo 1994
                                                Il Presidente: CIAMPI