IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, "Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano" che fissa, tra l'altro, le concentrazioni massime ammissibili del parametro n. 32 - composti organoalogenati che non rientrano nel parametro 55; Visto il decreto interministeriale 8 maggio 1991 che fissa per la regione Lombardia, in deroga al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 236/88, il valore massimo ammissibile del parametro n. 32 applicabile per un tempo massimo di 36 mesi entro il quale assicurare la realizzazione degli interventi necessari a garantire il ritorno alla normalita' dell'approvvigionamento idrico; Vista la delibera n. 5/8818 del 9 maggio 1991, e successive integrazioni, con la quale la giunta della regione Lombardia ha concesso deroghe al parametro n. 32 per un numero complessivo di 103 comuni e una popolazione interessata di circa 2 milioni di abitanti; Viste le note n. 4935/A1 5868 del 3 marzo 1994 del presidente della giunta regionale della regione Lombardia e del sindaco del comune di Milano e n. 14051 del 3 marzo 1994 dell'assessore all'ambiente della regione Lombardia, con le quali viene segnalato lo stato di grave emergenza che rischia di crearsi nei comuni serviti dall'acquedotto di Milano (Milano, Corsico, Peschiera Borromeo e Linate) e nel comune di Samarate (Varese) a causa del ritardo nella realizzazione di alcune opere indispensabili a garantire l'erogazione di acqua potabile, avente i requisiti stabiliti dall'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, relativamente al parametro n. 32 - composti organoalogenati che non rientrano nel parametro 55; Ritenuto che il ricorso alle normali procedure di appalto per la realizzazione degli interventi necessari comporterebbe tempi tecnici di durata incompatibile con il termine del 9 maggio 1994, stabilito dal citato decreto 8 maggio 1991; Ritenuto che, in assenza dell'adozione di interventi urgenti entro il termine su indicato, si verrebbe a determinare una situazione ancora piu' grave in quanto si dovrebbe provvedere all'approvvigionamento idrico per le popolazioni interessate con modalita' di emergenza, comportando cio' difficolta' di diversa natura con possibili ricadute di carattere igienico-sanitario; Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1994; Decreta: Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa e' dichiarato a far tempo dal 10 marzo 1994 al 30 maggio 1994 lo stato di emergenza per la situazione determinatasi nel settore dell'approvvigionamento idropotabile per le acque destinate al consumo umano nella regione Lombardia. Roma, 10 marzo 1994 Il Presidente: CIAMPI